MACSI Lavori in corso
dal Sito IPSOA Si legge https://www.ipsoa.it/wkpedia/plastic-tax
La legge di bilancio 2020, ai commi 634-658, introduce l’imposta sul consumo dei MAnufatti Con Singolo Impiego (c.d. “MACSI”). Si tratta della c.d. plastic tax, da attuare con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro maggio 2020. L’entrata in vigore di tale tributo è stata prima differita al 1° gennaio 2021 (art. 133, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - D.L. Rilancio) e poi al 1° luglio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 1084). La legge di bilancio 2021 oltre a differire l’entrata in vigore dell’imposta, prevede alcune correzioni alle sanzioni, all’ambito soggettivo nonché a quello oggettivo.
Genesi dell'imposta
L’imposta plastic tax nasce dalle prescrizioni della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, che:
1) sancisce il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande;
2) obbliga gli Stati membri ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.
L’imposta sulla plastica colpisce i manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI (acronimo di “imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego”) adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Si tratta dei manufatti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
1) realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica;
2) non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati;
Sono inclusi:
1) i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
2) i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
3) le preforme (manufatti ottenuti dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura).
Sono esclusi:
1) i MACSI compostabili;
2) i dispositivi medici;
3) i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
Il soggetto passivo dell'imposta è:
- il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
- l’acquirente nell'esercizio dell'attività economica, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
- il cedente, qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- l’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore;
- il committente, vale a dire il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intenda vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.
L'ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI stessi.
Sono previste le seguenti sanzioni:
1) per il mancato pagamento dell'imposta: una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250,00;
2) in caso di ritardato pagamento dell'imposta: una sanzione amministrativa pari al 30 % dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;
3) in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.
modificate in Legge di bilancio 2021
dal Sito POLIMERICA Si legge https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=24608
I SOGGETTI OBBLIGATI. Le poche informazioni diffuse dall’Agenzia attraverso un breve video lascerebbero pensare ad una marcia indietro rispetto all’ipotesi di trasferire il pagamento dell’imposta dal produttore al grossista, come era stato invece indicato nella precedente seduta (leggi articolo). É stato infatti ribadito che i soggetti obbligati sono il fabbricante, il venditore (proprietario delle materie prime per conto del quale il fabbricante produce il Macsi), l’importatore o l’acquirente, nel caso di imballaggi provenienti da altri paesi UE.
ADEMPIMENTI.
I soggetti dovranno dare comunicazione
preventiva dell’attività, necessaria per registrarsi ed ottenere così
il codice
identificativo indispensabile per la trasmissione della dichiarazione
trimestrale alla ADM; è richiesta anche la tenuta della contabilità
industriale.
Insieme alla comunicazione preventiva, il fabbricante dovrà allegare una relazione
tecnica riportante le caratteristiche
tecniche dell’impianto e
la capacità
produttiva, il processo relativo ai MACSI prodotti, le modalità di
gestione dei magazzini delle materie prime palstiche e dei prodotti finiti,
nonché le procedure con le quali viene tenuta la contabilità industriale
dell’impianto.
DICHIARAZIONE TRIMESTRALE. Il fabbricante è obbligato a trasmettere all'Agenzia una dichiarazione trimestrale dove, per ogni impianto produttivo, devono essere indicati:
CONTABILITÁ INDUSTRIALE. Il fabbricante dovrà altresì tenere una contabilità giornaliera per l’impianto produttivo, riportante:
VENDITORI. Gli adempimenti sono simili, con le dovute differenze, anche per i venditori, che dovranno presentare la comunicazione preventiva e trasmettere una dichiarazione trimestrale (produzione, cessione, contenuto di plastica vergine e riciclata, imposta da rimborsare, liquidare e da versare, numero di fatture emesse). Il venditore dovrà inoltre tenere una contabilità settimanale per i MACSI prodotti per conto proprio.
VERSAMENTO IMPOSTA. L’imposta va versata entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
dal Sito FISCOOGGI Si legge https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-3-plastic-e-sugar-tax-partenza
In
riferimento a quest’ultima irregolarità, ricordiamo che i soggetti obbligati al
pagamento delle imposte sono tenuti a presentare, ai fini dell’accertamento, una
dichiarazione - con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al
trimestre solare cui la stessa si riferisce (plastic
tax), ovvero con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello
di riferimento (sugar
tax) - contenente gli elementi necessari alla determinazione del
debito d’imposta. Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
periodica rappresenta anche la scadenza entro cui versare l’imposta che ne
risulta dovuta.
Novità specifiche per la plastic tax
Il comma 1084 modifica in più punti le norme contenute nell’articolo 1, comma
634 e seguenti, della legge n. 160/2019, con cui è stata
introdotta l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (“Macsi”),
realizzati con polimeri sintetici e funzionali al contenimento, protezione,
manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (sono esclusi
dall’imposizione i manufatti compostabili, i dispositivi medici e i Macsi
adibiti a contenere e proteggere medicinali).
Oltre alle già citate variazioni condivise con la sugar
tax (avvio dell’efficacia e alleggerimento del quadro sanzionatorio),
queste le principali novità per la plastic
tax:
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