MACSI Lavori in corso    

(prima della Legge di Bilancio 2021)
 Plastics tax sui ‘MACSI’ 'MAnufatti Con Singolo Impiego'

L’imposta sui 'manufatti in plastica a singolo impiego' se non compostabili o interamente prodotti con materiale riciclato, qualora provenga da articoli già tassati una volta.

dal Sito IPSOA Si legge  https://www.ipsoa.it/wkpedia/plastic-tax 

Plastic tax

La legge di bilancio 2020, ai commi 634-658, introduce l’imposta sul consumo dei MAnufatti Con Singolo Impiego (c.d. “MACSI”). Si tratta della c.d. plastic tax, da attuare con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro maggio 2020. L’entrata in vigore di tale tributo è stata prima differita al 1° gennaio 2021 (art. 133, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - D.L. Rilancio) e poi al 1° luglio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 1084). La legge di bilancio 2021 oltre a differire l’entrata in vigore dell’imposta, prevede alcune correzioni alle sanzioni, all’ambito soggettivo nonché a quello oggettivo.

Genesi dell'imposta

L’imposta plastic tax nasce dalle prescrizioni della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, che:

1) sancisce il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande;

2) obbliga gli Stati membri ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

 

Quali prodotti sono tassati

L’imposta sulla plastica colpisce i manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI (acronimo di “imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego”) adibiti a contenere e proteggere medicinali. 

Si tratta dei manufatti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica;

2) non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati;

Sono inclusi:

1) i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;

2) i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

3) le preforme (manufatti ottenuti dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura).

Sono esclusi:

1) i MACSI compostabili;

2) i dispositivi medici;

3) i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Chi è soggetto all'imposta

Il soggetto passivo dell'imposta è:

- il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;

- l’acquirente nell'esercizio dell'attività economica, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;

- il cedente, qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

- l’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore;

- il committente, vale a dire il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intenda vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.

 

Quantificazione dell'imposta

L'ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI stessi.

 

Sanzioni previste

Sono previste le seguenti sanzioni:

1) per il mancato pagamento dell'imposta: una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250,00;

2) in caso di ritardato pagamento dell'imposta: una sanzione amministrativa pari al 30 % dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;

3) in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

modificate in Legge di bilancio 2021
dal Sito POLIMERICA Si legge
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=24608

I SOGGETTI OBBLIGATI. Le poche informazioni diffuse dall’Agenzia attraverso un breve video lascerebbero pensare ad una marcia indietro rispetto all’ipotesi di trasferire il pagamento dell’imposta dal produttore al grossista, come era stato invece indicato nella precedente seduta (leggi articolo). É stato infatti ribadito che i soggetti obbligati sono il fabbricante, il venditore (proprietario delle materie prime per conto del quale il fabbricante produce il Macsi), l’importatore o l’acquirente, nel caso di imballaggi provenienti da altri paesi UE.

ADEMPIMENTI. I soggetti dovranno dare comunicazione preventiva dell’attività, necessaria per registrarsi ed ottenere così il codice identificativo indispensabile per la trasmissione della dichiarazione trimestrale alla ADM; è richiesta anche la tenuta della contabilità industriale.
Insieme alla comunicazione preventiva, il fabbricante dovrà allegare una relazione tecnica riportante le caratteristiche tecniche dell’impianto e la capacità produttiva, il processo relativo ai MACSI prodotti, le modalità di gestione dei magazzini delle materie prime palstiche e dei prodotti finiti, nonché le procedure con le quali viene tenuta la contabilità industriale dell’impianto.

DICHIARAZIONE TRIMESTRALE. Il fabbricante è obbligato a trasmettere all'Agenzia una dichiarazione trimestrale dove, per ogni impianto produttivo, devono essere indicati:

CONTABILITÁ INDUSTRIALE. Il fabbricante dovrà altresì tenere una contabilità giornaliera per l’impianto produttivo, riportante:

VENDITORI. Gli adempimenti sono simili, con le dovute differenze, anche per i venditori, che dovranno presentare la comunicazione preventiva e trasmettere una dichiarazione trimestrale (produzione, cessione, contenuto di plastica vergine e riciclata, imposta da rimborsare, liquidare e da versare, numero di fatture emesse). Il venditore dovrà inoltre tenere una contabilità settimanale per i MACSI prodotti per conto proprio.

VERSAMENTO IMPOSTA. L’imposta va versata entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

 
dal Sito FISCOOGGI Si legge  
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-3-plastic-e-sugar-tax-partenza

Legge di bilancio 2021 e Fisco - 3
Plastic e sugar tax: partenza rinviata

Differita l’entrata in vigore, rispettivamente di sei e dodici mesi, delle due imposte istituite lo scorso anno per contenere il consumo di imballaggi monouso e di bevande dolcificate

Oltre a spostare ulteriormente la decorrenza delle due discipline introdotte dalla precedente manovra finanziaria (vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 8: le imposte su zucchero e plastica”), la legge n. 178/2020 (articolo 1, commi 1084-1086) ha attenuato le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato o ritardato pagamento dell’imposta ovvero di tardiva presentazione della prescritta dichiarazione con gli elementi necessari alla determinazione del tributo, ha ampliato la platea dei soggetti obbligati al pagamento e, relativamente alla plastic tax, ha anche meglio definito l’oggetto dell’imposta ed elevato la soglia di esenzione.

Partenza sdoppiata
La nuova data di decorrenza è il 1° luglio 2021 per la plastic tax e il 1° gennaio 2022 per la sugar tax. Lo slittamento è stato deciso in considerazione delle difficili condizioni in cui versano i settori del packaging in plastica e delle bevande gasate determinate dall’emergenza Covid-19, che ha comportato un forte calo della domanda. La norma originaria ne aveva disposto l’applicazione a partire, rispettivamente, da luglio e da ottobre 2020; successivamente, era stato il decreto “Rilancio” (articolo 133, Dl n. 34/2020) a spostare al 1° gennaio 2021 l’operatività di entrambi i tributi.

Sanzioni più soft
La revisione riguarda anche l’entità delle sanzioni applicabili alle violazioni commesse in materia. In particolare:

In riferimento a quest’ultima irregolarità, ricordiamo che i soggetti obbligati al pagamento delle imposte sono tenuti a presentare, ai fini dell’accertamento, una dichiarazione - con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la stessa si riferisce (plastic tax), ovvero con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento (sugar tax) - contenente gli elementi necessari alla determinazione del debito d’imposta. Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione periodica rappresenta anche la scadenza entro cui versare l’imposta che ne risulta dovuta.

Novità specifiche per la plastic tax
Il comma 1084 modifica in più punti le norme contenute nell’articolo 1, comma 634 e seguenti, della legge n. 160/2019, con cui è stata introdotta l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (“Macsi”), realizzati con polimeri sintetici e funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (sono esclusi dall’imposizione i manufatti compostabili, i dispositivi medici e i Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali).
Oltre alle già citate variazioni condivise con la sugar tax (avvio dell’efficacia e alleggerimento del quadro sanzionatorio), queste le principali novità per la plastic tax:

 

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